Decreto PNRR: al via il Piano Transizione 5.0
È entrato in vigore il 2 marzo 2024 il decreto PNRR (D.L. n. 19/2024) che riporta le ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Il decreto prevede l’istituzione del “Piano Transizione 5.0”, delineato all’articolo 38, che concede agevolazioni fiscali nella forma del credito d’imposta alle imprese che investono in tecnologie innovative.
Vediamo in sintesi cosa prevede.
Beneficiari
Possono beneficiare tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato e le organizzazioni stabili di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime sociale.
La spettanza del beneficio è subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Il credito d’imposta non spetta alle imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o sottoposte ad altra procedura concorsuale.
Interventi ammessi
Sono ammessi i nuovi investimenti negli anni 2024 e 2025 in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione da cui consegua una riduzione dei consumi energetici.
Sono agevolabili gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi, strumentali all’esercizio d’impresa di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, e che sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, a condizione che portino ad una riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva non inferiore al 3% o, in alternativa, di almeno il 5% se si considerano solo i processi interessati.
Moduli fotovoltaici
In merito ai moduli FV, sono incentivati solo quelli censiti dal nuovo registro creato con il dl Energia 181/2023 (articolo 12, comma 1) per i moduli Made in Eu ad alta efficienza.
Il registro prevede tre categorie:
- Moduli prodotti in Unione europea con efficienza a livello di modulo almeno al 21,5%;
- Moduli prodotti in Unione europea con efficienza a livello di cella almeno al 23,5%;
- Moduli prodotti in Unione europea composti da celle bifacciali ad eterogiunzione di silicio o tandem prodotte nell’Ue con un’efficienza di cella almeno al 24%.
I moduli delle ultime due categorie avranno un premio maggiorato: concorrono a formare la base di calcolo del credito d’imposta per un importo pari al 120% e 140% del loro costo.
Agevolazione credito d’imposta 5.0
L’agevolazione consiste in un Credito di imposta di aliquota variabile a seconda della riduzione dei consumi ottenuta a livello di stabilimento o di processo produttivo.
Il credito d’imposta va calcolato a “scaglioni” considerando il singolo anno di investimento ed è riconosciuto:
- Al 35% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- Al 15% del costo, per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro
- Al 5% del costo, per la quota di investimenti oltre i 10 milioni di euro.
Sono previste, inoltre, le seguenti maggiorazioni:
- Il credito sale di cinque punti percentuali nel caso di, riduzione dei consumi energetici a livello di stabilimento superiore al 6% o di riduzione dei consumi dei processi produttivi superiore al 10%;
- Il credito sale di ulteriori cinque punti percentuali se il taglio dei consumi è oltre il 10% per lo stabilimento o oltre il 15% per i processi produttivi.
Cumulabilità
Il credito d’imposta transizione 5.0 non è cumulabile, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con il credito d’imposta industria 4.0, nonché con il credito d’imposta per investimenti nella ZES unica.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto.
La piattaforma
Le imprese devo presentare, “in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici S.p.A (GSE), la documentazione prevista nel decreto unitamente ad una comunicazione concernente la descrizione del progetto di investimento e il costo dello stesso”.
Il GSE, a sua volta, verifica la completezza della documentazione e trasmette al Mimit l’elenco delle imprese ammissibili, dopo aver verificato che l’importo complessivo dei progetti ammessi a prenotazione non ecceda il limite di spesa previsti a livello nazionale.
Spetta all’azienda comunicare periodicamente al GSE l’avanzamento dell’investimento ammesso. Poi, “in base a tali comunicazioni è determinato l’importo del credito d’imposta utilizzabile, nel limite massimo di quello prenotato” Al termine dell’investimento, “l’impresa comunica il completamento dell’investimento e tale comunicazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla certificazione di cui al comma 11, lettera b”. A questo punto sarà ancora il GSE a comunicare all’Agenzia delle entrate, l’elenco delle imprese beneficiarie e l’ammontare del relativo credito d’imposta”
I provvedimenti attuativi
Sono attesi due decreti attuativi in materia di incentivi alle imprese per il risparmio energetico e la formazione:
- Il primo, da adottare entro 30 giorni dall’entrata in vigore del decreto, sarà emesso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy e trasmetterà sei punti chiave: modalità di comunicazione e certificazione, criteri per il risparmio energetico, concessione e controllo del credito d’imposta, limite di spesa, requisiti dei certificatori e investimenti non agevolabili, oltre al contributo agli obiettivi climatici del Recovery plan;
- Il secondo decreto, senza data limite, stabilirà i requisiti dei formatori per le spese di formazione agevolate.