Luce e Gas per Aziende e Partite IVA
Conviene il mercato libero o tutelato?
Nel libero mercato il settore industriale è sempre stato più in fermento per diversi motivi. I clienti non domestici, soprattutto quando i consumi sono elevati, sono più attenti a contenere i loro costi rispetto al privato. Inoltre il settore del gas è completamente liberalizzato e non esiste più il servizio di tutela del gas per le società. Oltre a ciò non tutte le aziende possono accedere al mercato tutelato della luce ma solamente chi possiede dei requisiti ben precisi.
I 3 requisiti per accedere al mercato tutelato della luce per le aziende sono:
- avere meno di 50 dipendenti
- avere un fatturato inferiore a 10 milioni di euro
- essere collegati alla rete in bassa tensione
Il servizio di tutela, per quanto riguarda l'energia elettrica, è quindi riservato alle piccole aziende, agli uffici dei professionisti ed ai negozi e altri piccoli commercianti.
Mentre per quanto riguarda il mercato del gas metano, dal 2013 le aziende con partita IVA, non possono più accedere al mercato tutelato e sono quindi obbligate a scegliere un fornitore presente nel libero mercato.
Quali offerte di luce e gas possono sottoscrivere le aziende?
Le offerte dedicate alle aziende sono molte e soddisfano le esigenze di ogni caso specifico. Il prezzo applicato all'energia elettrica o al gas è di sicuro uno dei primi parametri per la scelta, ma oltre a questo è bene valutare anche altri fattori come il servizio di assistenza al cliente e la disponibilità del fornitore stesso. Tra le prime caratteristiche da valutare delle offerte c'è la tipologia di prezzo, la modalità di fatturazione e di pagamento.
- Prezzo fisso: Il prezzo, sia esso mono o multiorario, rimane bloccato per un certo periodo di tempo, con la garanzia di non incorrere in maggiori spese qualora il mercato dovesse subire aumenti. Con questo tipo di tariffe è anche possibile stimare con precisione il costo della bolletta in base ai consumi. Per contro qualora sul mercato il prezzo del gas o della luce dovesse abbassarsi si pagherebbe sempre la stessa cifra della materia energia bloccata inizialmente.
- Prezzo variabile: Tale prezzo è indicizzato e segue l'andamento del mercato; solitamente il prezzo base di riferimento per la luce è il PUN (Prezzo Unico Nazionale) e viene aggiornato ogni mese.
- Modalità di fatturazione e di pagamento: La bolletta può essere mensile o bimestrale. Dovrai anche chiedere al tuo fornitore se è possibile effettuare il pagamento tramite domiciliazione, bonifico bancario o eventuali altre modalità di pagamento a seconda delle proprie esigenze.
Le offerte di energia elettrica si possono inoltre distinguere per altre caratteristiche, che trovi elencate di seguito:
- Tariffa monoraria: il prezzo della componente energia è sempre uguale indipendemente da quando utilizzi l’energia elettrica: questa tariffa conviene se l'attività è svolta durante il giorno e quindi i consumi sono concentrati in fascia F1 (lun-ven dalle 8 alle 19).
- Tariffa bioraria o multioraria: in questo caso il prezzo varia in base a due (bioraria: F1 e F23) o tre fasce orarie (multioraria: F1, F2 e F3). Questa tariffa conviene per quelle aziende che hanno macchinari o luci accese anche nelle ore serali e notturne, oltre che nel weekend.
- Opzione energia verde: per chi è attento all'ambiente, le offerte verdi garantiscono la provenienza dell'elettricità da fonti rinnovabili. Alcuni fornitori danno anche la possibilità di usare un marchio per dimostrare a livello commerciale, il proprio impegno alla sostenibilità.
- Servizi energetici aggiuntivi: i servizi sono di vario genere e possono essere inclusi nel prezzo o meno, alcuni esempi sono: l'assistenza di personale specializzato in caso di necessità, dispositivi di monitoraggio dei propri consumi, assistenza per la manutenzione degli impianti fotovoltaici...
Le offerte a volte sono distinte anche in base alla tipologia di cliente in rapporto ai consumi annuali stessi. E’ altresì implicito che il prezzo di luce e gas diminuisce se i chilowattora e i metri cubi consumati sono elevati. In genere la classificazione delle aziende in base ai consumi è la seguente:
- Piccole imprese e professionisti con Partita IVA: consumi fino a 30.000 kWh/anno e fino a 15.000 Smc/anno
- Medie imprese: consumi fino a 100.000 kWh/anno e fino a 100.000 Smc/anno
- Grandi aziende: consumi oltre 100.000 kWh/anno e 100.000 Smc/anno
Le fasce di consumo possono comunque cambiare da un fornitore all'altro. Per le grandi aziende le offerte in molti casi sono proprio personalizzate con il prezzo stabilito in sede di contrattazione con un consulente dedicato.
Che tariffa viene applicata alle aziende?
Il prezzo delle offerte del mercato libero si riferisce solamente alla componente energia, ossia la quota che viene pagata per l'acquisto dell'energia elettrica o del gas. All'interno della bolletta per le imprese sono presenti anche altri corrispettivi per il trasporto dell'energia e per la gestione del contatore. Questi oneri, chiamati servizi di rete, vengono definiti dall'Autorità ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) e per la luce variano in funzione della potenza impegnata della fornitura.
Nelle aziende la tariffa degli oneri di rete per la luce fa riferimento alla BTA (Bassa Tensione Altri usi), dedicata ai clienti non domestici. Anche il secondo contatore di un'abitazione, ad esempio quello del garage, ha questo tipo di tariffa.
I relativi oneri, sono distinti in base alla potenza; infatti dal 1 gennaio 2017, gli scaglioni di potenza sono cambiati e il cliente può scegliere la potenza che preferisce procedendo con eventuali richieste di aumento o diminuzione di 0,5 kW: questo significa, che per la tua attività potresti richiedere per esempio anche un contatore di 2,5 kW o 5 kW. Per potenze superiori a 6 kW invece si procede con aumenti da 1 kW e non più con scatti di 0,5 kW.
Le tariffe per il trasporto, la distribuzione del gas e la gestione del contatore, variano invece in base alla zona geografica. Il territorio italiano è suddiviso in sei zone tariffarie differenti. Oltre a questo è importante sapere che questi oneri aumentano anche in base al consumo realizzato, secondo degli scaglioni.
Scaglione | Consumi kWh | Oneri di sistema €/kWh |
1 | 0 - 1.800 | 0,020626 |
2 | 1.801 - 4.440 | 0,055465 |
3 | oltre 4.441 | 0,055465 |
Oneri energia elettrica - dati Autorità ARERA IV trimestre 2018
Cosa fare in caso di trasloco del negozio o dell’attività?
L’incertezza sull’interruzione dell’operatività che la propria attività dovrà subire è sicuramente una delle principali preoccupazioni legate al trasferimento della propria sede lavorativa. Per un responsabile d'impresa è necessario quindi pianificare come muoversi in base alla situazione che si presenterà nella nuova sede. Scopri quale operazione devi effettuare e le modalità per ottenere nel più breve tempo possibile la fornitura.
Contatore installato? | Contatore già attivato in precedenza? | Contratto attivo? | Servizio |
No | No | No | Allaccio alla rete elettrica/gas da richiedere a qualsiasi fornitore |
Si | No | No | Richiesta prima attivazione della fornitura con qualsiasi fornitore. |
Si | Si | No | Subentro con qualsiasi fornitore |
Si | Si | Si | Voltura del contratto con il fornitore del precedente titolare. |
Cosa fare per procedere con gli interventi di allaccio dell'azienda alla rete elettrica e del gas?
Allacciare la luce o il gas alla propria sede lavorativa vuol dire collegare il tuo sistema con la rete elettrica e/o del gas del distributore locale.
A chi fare la richiesta | Quando sottoscrivi un contratto con un fornitore di energia elettrica o gas, sarà lui stesso ad inoltrare la richiesta di allacciamento al distributore di zona. Se non vuoi al momento attivare una fornitura ma intendi solo collegare i tuoi locali alla rete di distribuzione (per esempio nel caso di un immobile in vendita o in attesa di essere affittato a terzi) puoi anche contattare il distributore locale competente cercando sul sito dell’Autorità. |
Quanto tempo ci vuole | Dipende dal tipo di lavori che occorre effettuare per collegare la rete all'impianto: lavori semplici circa 15 giorni lavorativi, lavori complessi 60 giorni lavorativi |
Come fare la richiesta | Contattate il fornitore, o il distributore nel caso non sia attivata nello stesso momento la fornitura di energia, e comunicategli la potenza disponibile richiesta (kW), la tensione di alimentazione (BT, MT, AT) e l'indirizzo della fornitura. |
Il preventivo per l'allaccio | Il distributore qualora fosse necessario potrà effettuare un sopralluogo sul posto, dopo 2 giorni dall'invio della richiesta. Dopo 20 giorni il distributore deve inviare il preventivo che deve includere i tempi, i costi totali, le procedure e la durata del preventivo. Dall'accettazione del preventivo parte il conteggio dei giorni precedentemente indicati. |
Il costo | Il costo per procedere con l’allaccio alla rete elettrica viene calcolato come di seguito riportato:
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Installazione del contatore | L'allaccio viene completato con l'installazione del contatore da parte del distributore. Le opere murarie, e altri eventuali lavori che sono a carico del cliente vengono indicati nel preventivo emesso. Il contatore deve inoltre sempre essere accessibile dal distributore anche in assenza dell'utente. |
Come procedere dopo l’allaccio delle forniture di luce e gas per gli utenti business?
Dal momento in cui la tua azienda sarà collegata alla rete elettrica potrai procedere con l'attivazione della fornitura.
A chi fare la richiesta | La richiesta di attivazione deve essere effettuata al fornitore. A seguito della liberalizzazione del mercato dell'energia puoi scegliere tra numerose offerte. |
Quanto tempo ci vuole | Il fornitore attiverà la fornitura entro 7 giorni dal momento dell’invio della tua richiesta. |
Come fare la richiesta | Contattate il fornitore direttamente al servizio clienti o recatevi direttamente sul posto presso uno sportello.
Vi saranno richiesti il codice POD (luce) e PDR (gas) ed i tuoi riferimenti personali nonché:
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Quanto costa | Attivazione luce per le utenze business.
Attivazione gas per le utenze business: Il fornitore addebita al cliente 40 € indipendentemente dal fatto che l'esito dell'accertamento sia positivo o negativo. Se l'accertamento non è stato possibile per motivi riconducibili al cliente (per esempio non era presente all'appuntamento col tecnico) il fornitore addebita al cliente solo 15€. In questo caso, qualora la fornitura venga comunque attivata, il distributore segnala al Comune il mancato accertamento, che può essere effettuato successivamente dal Comune stesso con un addebito di 60€ al cliente. |
Cosa fare in caso di Voltura o Subentro per le forniture di luce e gas delle imprese?
Se nella tua nuova sede lavorativa ci sono sia un contatore che un contratto di fornitura attivi è necessario cambiare l'intestatario dell'utenza facendo una voltura. Solo successivamente sarà possibile cambiare fornitore.
Nel caso in cui nella nuova sede non c'è nessun contratto attivo dovrrai effettuare un subentro per riattivare la fornitura e potrete contattare un fornitore sul mercato.
A chi fare la richiesta | La richiesta deve essere effettuata al fornitore con il quale il precedente inquilino ha un contratto in essere e quindi è presente la luce o il gas (voltura). La richiesta può essere inoltrata a un fornitore sul mercato se le utenze sono state chiuse precedentemente (subentro). |
Quanto tempo ci vuole | Per la registrazione della voltura occorrono almeno 2 giorni lavorativi dalla comunicazione del venditore. Quindi il tempo tecnico minimo è pari a 4 giorni lavorativi dalla richiesta del cliente.
Per il subentro la richiesta viene equiparata ad una attivazione e quindi sono necessari 7 giorni. |
Come fare la richiesta |
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Quanto costa | Per il Servizio di Maggior Tutela il costo è di 65,14 € (27,52 € per oneri amministrativi, 23,00 € contributo fisso e 16,00 € imposta di bollo) Per il Mercato libero il costo dipende dal fornitore. |
Come devo leggere e quali voci trovo nella bolletta dell'energia elettrica dell’azienda?
Di seguito riportiamo un'analisi di come è strutturata una bolletta, e la spiegazione delle singole componenti.
Come nelle utenze domestiche, il costo della bolletta finale per il cliente BTA (bassa tensione altri usi), comprende diverse componenti che comprendono voci legate all'impiego delle reti, all’attività di vendita, ad altri oneri generali per il funzionamento del sistema elettrico nazionale e naturalmente, le imposte, fissate dallo Stato.
Nella prima pagina della bolletta ci sono i dati relativi all’intestatario dell'utenza ed alla fornitura. Qui troverai i dati tecnici delle caratteristiche dell'utenza, i codici che la identificano, necessari per effettuare qualsiasi operazione ed un breve riepilogo degli importi e dei consumi.
- Codice POD: codice identificativo dell'utenza
- Tipologia di contratto
- Potenza impegnata: la potenza contrattualmente impegnata e quella disponibile (la massima a disposizione)
- Tensione (monofase o trifase)
- Riepilogo importi fatturati: importo totale distinto nelle macrovoci della bolletta
- Spesa energia
- Trasporto e gestione del contatore
- Oneri di sistema
- Imposte e IVA
Nella tabella troviamo riassunto il dettaglio di tutti gli oneri che compongono le macro voci della bolletta.
Il prezzo del corrispettivo energia PE si trova all'interno della spesa per l'energia, la voce che cambia da un'offerta all'altra del mercato libero.
Componente | Corrispettivo |
Spesa energia
(ex servizi di vendita) |
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Spesa per il trasporto e gestione del contatore
(ex servizi di rete) |
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Oneri generali di sistema
(prima all'interno dei servizi di rete) |
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Imposte |
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Per ulteriori dettagli e approfondimenti sulle singole voci di spesa, rimandiamo alla guida della Bolletta 2.0 sul sito dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente).
Quali sono le imposte e le agevolazioni nella bolletta luce per l'azienda?
Le imposte presenti nella bolletta sono l'accisa e l'IVA. La prima è calcolata sulla quantità di energia consumata e viene suddivisa in funzione dei consumi in due scaglioni; forniture fino a 1.200.000 kWh/mese e forniture oltre i 1.200.000 kWh/mese. Per entrambi gli scaglioni, è previsto un valore diverso (più alto) per i primi 200.000 kWh consumati nel mese.
Utenza BTA (Altri usi Bassa Tensione) | ACCISA - Imposta erariale
c€/kWh |
Forniture fino a 1.200.000 kWh/mese | |
- Primi 200.000 kWh consumati nel mese | 1,25 |
- Consumi oltre 200.000 kWh nel mese | 0,75 |
Forniture oltre 1.200.000 kWh/mese | |
- Primi 200.000 kWh consumati nel mese | 1,25 |
- Consumi oltre 200.000 kWh nel mese | 4820 € in misura fissa |
L'IVA è invece il tributo che viene calcolato sul valore economico dell'energia. Si applica quindi al totale della bolletta, compresa l'accisa. Attualmente l'IVA è al 22% per tutte le attività eccetto in alcuni casi particolari per i quali l'IVA è agevolata al 10% (i.e imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le aziende poligrafiche, editoriali e simili).
L'aliquota dell'IVA sull'energia elettrica è ridotta per alcune aziende incluse nel D.P.R. 633/72, elencate in modo dettagliato nella Tabella A Parte III n. 103.
Hanno diritto all'IVA agevolata al 10% le seguenti attività:
- Imprese estrattive e manifatturiere, comprese le imprese poligrafiche, editoriali e simili;
- Imprese agricole;
- Utenti che utilizzano l'energia per usi domestici (strutture residenziali e ambienti come caserme, scuole, case di riposo, conventi, orfanotrofi...);
- Utenti che impiegano l'energia per impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque (consorzi di bonifica e di irrigazione).
Con la Legge 24/12/2003 n. 350 lo Stato ha stabilito che anche le imprese agricole e agrituristiche hanno diritto all'aliquota IVA al 10% per l'energia elettrica destinata all'azienda.
Per beneficiare di tali agevolazioni è necessario avere un contratto di fornitura destinato all'uso agricolo, da distinguere dai contratti ad uso domestico o per le altre attività che non rientrano in quelle agricole.
Anche se potrebbe sembrare automatica, l'agevolazione è invece subordinata ad una comunicazione scritta da parte dell'azienda da inviare al proprio fornitore di energia elettrica.
Quali sono le imprese manifatturiere con l'IVA agevolata sull’energia elettrica?
Una società per definirsi manifatturiera deve svolgere un'attività che rientra nei gruppi da IV a XV del D.M. 31.12.1988. Se la tua attività non è classificabile nei gruppi citati si fa riferimento alla classificazione delle attività economiche ATECO 2007 (che puoi trovare sul sito istat).
In relazione alla classificazione ATECO 2007 un'impresa con "attività manifatturiera" rientra nella sezione C. Puoi cercare il codice della tua azienda nel certificato camerale e verificare se esso appartiene alla classe C. Ne fanno parte industrie di ogni genere: aziende alimentari, tessili, industrie metallurgiche e meccaniche, chimiche, della carta e del legno, di prodotti di autoveicoli, di gomma e plastiche, e poligrafiche...
Esistono ulteriori casi particolari nei quali le forniture sono esentate completamente e quindi non pagano l'IVA sull'energia elettrica (0%) e sono elencate nella tabella sottostante:
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Quali sono le aziende che hanno diritto ad agevolazioni sulle accise e come richiederle?
Il Testo Unico delle Accise approvato con il Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modifiche, stabilisce che alcune imprese non devono pagare l'accisa sul proprio utilizzo di energia elettrica. Nella tabella riportata di seguito sono elencati i casi in cui è prevista l'esclusione dall'accisa sul consumo di elettricità. A differenza delle agevolazioni, che prevedono una quota inferiore rispetto a quella prevista normalmente, l'esclusione e l'esenzione hanno un'aliquota pari a zero.
Imprese che impiegano l'energia elettrica per la riduzione chimica, in processi elettrolitici o metallurgici
(classificati DJ 27 - classificazione ATECO) |
Imprese che impiegano l'energia elettrica in processi elettrolitici mineralogici
(classificati DI 26 - classificazione ATECO) |
Imprese che impiegano l'energia elettrica per realizzare prodotti sul cui costo finale l'energia incide per più del 50% (calcolato in media per unità) |
Esistono anche altre imprese e attività che hanno diritto all'esenzione dall'accisa. La differenza delle aziende che hanno diritto all'esclusione con quelle esenti, è che queste ultime sono soggette all'imposta ed in teoria dovrebbero pagarla, ma gli viene concessa un'agevolazione, al contrario delle escluse che non sono proprio soggette all'imposta. L'esenzione è prevista per le attività indicate nella seguente tabella:
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Altri casi particolari nei quali è prevista l'esenzione dell'accisa per l'energia elettrica sono:
- Forniture diplomatiche o consolari
- Organizzazioni internazionali riconosciute (ONU...)
- Forniture per le Forze armate di qualsiasi Stato della NATO
- Accordi stipulati con paesi terzi che consentono anche l'esenzione dall'IVA su quei prodotti
Per usufruire delle agevolazioni fiscali o delle esenzioni sull'IVA e sulle accise, l'azienda o impresa che ne ha diritto deve inoltrare una dichiarazione scritta alla propria società di vendita. Nella richiesta, valida fino alla revoca della stessa, il cliente ammette, sotto la propria responsabilità, che è in possesso dei requisiti previsti per accedere all'agevolazione.
Per fare la richiesta, la maggior parte dei fornitori mette a disposizione un apposito modulo, che una volta compilato, potrai spedire con una delle modalità indicate dal fornitore stesso.
Il nostro modulo lo trovi nella sezione Modulistica.
Come si richiedono le agevolazioni per le imprese considerate energivore?
Nel 2012 è stato emanato il decreto sviluppo che adotta oneri più leggeri per le imprese energivore. Nello stesso anno è stata cambiata la definizione di "impresa energivora", che fino ad allora comprendeva solo i grandi consumatori di energia poiché era correlata solo alla quantità di energia consumata. Considerando anche l’incidenza del costo dell'energia sul fatturato, vengono incluse anche aziende di minori dimensioni per le agevolazioni sulle accise. Le aziende interessate devono trasmettere le dichiarazioni annuali su un portale telematico gestito dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico.
Il sistema per la raccolta di tali dichiarazioni è accessibile previa registrazione e le agevolazioni riguardano gli oneri generali di sistema. Le modalità per il calcolo delle agevolazioni sono stabilite dalla delibera del 24 ottobre 2013 467/2013/R/EEL dell'Autorità e successive modificazioni.
Diversamente da un primo periodo iniziale (dal 2013 al 2017), durante il quale, a seguito della verifica dei requisiti, le agevolazioni per le maggiorazioni di sistema venivano liquidate con un sistema a conguaglio, oggi, chi ha i requisiti per essere definito cliente Energivoro, ha diritto ad un’agevolazione direttamente nella fattura dell’energia per ciascun mese di competenza. Nel caso specifico dei clienti rientranti nella classificazione VAL.1 - VAL.2 - VAL.3 - VAL.4, non vengono applicate maggiorazioni Asos in fattura, ma le stesse vengono liquidate direttamente alla Cassa Conguaglio con 2 MAV scadenti al 30 giugno e al 31 dicembre.
Il sistema di agevolazioni per i clienti a forte consumo di energia (Energivori) è certamente complesso, tuttavia consente al cliente finale, che ne abbia le caratteristiche, importanti risparmi economici.
Le condizioni minime per poter avere diritto a queste agevolazioni:
- avere il codice ATECO principale ricompreso tra uno di quelli presenti nell’all.3 o all. 5 del decreto ministeriale 21 dicembre 2017
- imprese a forte consumo di energia elettrica che hanno i requisiti
- Classe VAL.1, per le imprese con intensità elettrica su VAL maggiore o uguale al 20% e inferiore al 30%;
- Classe VAL.2: per le imprese con intensità elettrica su VAL maggiore o uguale al 30% e inferiore al 40%;
- Classe VAL.3: per le imprese con intensità elettrica su VAL maggiore o uguale al 40% e inferiore al 50%;
- Classe VAL.4: per le imprese con intensità elettrica su VAL maggiore o uguale al 50%;
- Classe FAT.1: imprese con intensità elettrica su fatturato maggiore o uguale al 2% e minore o uguale al 10%;
- Classe FAT.2: imprese con intensità elettrica su fatturato maggiore del 10% e minore o uguale al 15%;
Classe FAT.3: imprese con intensità elettrica su fatturato superiore al 15%.
Se avete il dubbio di poter rientrare in una di queste classi vi invitiamo a contattarci per avere un supporto tecnico.
Quali sono le Agevolazioni fiscali sul gas metano e quali imprese ne hanno diritto?
Le forniture di gas sono soggette alle accise, alle addizionali regionali e all'IVA.
La tassazione è prevista per tutti i consumatori con aliquote diverse in base alla tipologia di utilizzo (civile o industriale) e a seconda del luogo geografico dell'utenza del cliente finale. Sono altresì previste agevolazioni con aliquote ridotte o esenzioni sia per i clienti privati (utenti domestici) che per le imprese.
In base alla quantità di metri cubi di gas viene applicata l'accisa secondo il Decreto Legislativo 26/10/1995 n. 504 ("Testo Unico delle Accise").
L'applicazione delle aliquote viene differenziata in funzione della tipologia di utilizzo del gas metano per due categorie: civile oppure industriale.
Le addizionali regionali, sono invece state introdotte dalla legge 14/06/1990 n. 158 e successivo Decreto Legislativo 21/12/1990 n. 398 e hanno le aliquote diverse a seconda della Regione dove si trova la fornitura. In modo identico alle accise, le addizionali vengono pagate in base al consumo di gas. Le Regioni a statuto speciali non applicano tali addizionali come anche la Regione Lombardia ha deciso di non applicarla. Altre regioni invece come Liguria e Abruzzo, hanno aliquote diverse in funzione della zona climatica in cui si trova l'abitazione.
L'IVA, è stata stabilita con il D.P.R 26/10/1972 n.633 (e successive modifiche e integrazioni) e si applica invece al valore del bene, ossia al costo totale della bolletta del gas, comprensiva di tutte le componenti ed anche dell'accisa. In maniera analoga all'accisa anche l'aliquota IVA viene differenziata in base al tipo di fornitura: usi domestici e altri usi.
Che imprese hanno diritto all'aliquota IVA agevolata al 10% sul gas metano?
Premesso che per quanto riguarda il gas metano impiegato in usi civili, si applica l'aliquota ridotta al 10% solo ai primi 480 metri cubi all'anno. (per usi civili si intendono le tipologie di utilizzo diverse da quelle industriali come le utenze domestiche). Dal D.P.R n. 633 citato precedentemente, nella tabella A, parte III, viene disposta un'aliquota IVA del 10% sul gas metano anche alle forniture per usi industriali nei casi elencati di seguito:
- Imprese estrattive e manifatturiere, comprese quelle poligrafiche, editoriali e simili
- Aziende agricole
- Imprese che impiegano gas per la produzione di energia elettrica
- Imprese che usano gas in centrali di cogenerazione (produzione combinata di elettricità e calore)
Anche in questo caso, come nelle forniture di energia elettrica, esistono casi particolari nei quali le forniture non pagano l'IVA sul gas e sono elencate nella tabella sottostante.
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Chi ha diritto a riduzioni ed esenzioni sull'accisa e sull’addizionale regionale per il gas metano?
Per quanto concerne il settore del gas, il livello delle tasse risulta più elevato rispetto all'energia elettrica e purtroppo il costo finale, tasse comprese, è tra i più alti a livello europeo. Per questo motivo sono state introdotte delle riduzioni dell'accisa e dell'addizionale regionale che consistono in un'imposta minore rispetto a quella ordinaria. Riportiamo pertanto di seguito i casi in cui viene applicata tale riduzione:
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La Regione solamente negli ultimi quattro casi riportati in tabella, può decidere di applicare un'imposta sostitutiva. L'esclusione significa che l'azienda non è soggetta alla tassazione, nella tabella seguente sono indicati i casi di esclusione.
Tali agevolazioni sono rivolte a imprese che utilizzano il gas :
(classificati DI 26 e DJ 27 - classificazione ATECO) |
Un caso particolare di agevolazione sull’accisa riguarda la cogenerazione che impiega come combustibile primario il gas metano ed è una tecnologia che consente di ottenere un'elevata efficienza energetica. In origine veniva applicata in grandi impianti, anche se negli anni, con i progressi della tecnologia si sta diffondendo anche in utenze con potenze termiche basse, di qualche decina di kW. Nella cogenerazione quindi l'agevolazione sulle accise, permette una riduzione anche superiore rispetto all'aliquota agevolata prevista per gli usi termici (produzione di energia).
In conclusione se la tua impresa ha diritto all'applicazione agevolata delle aliquote, devi inviare un’apposita dichiarazione scritta al tuo fornitore, dopo aver ottenuto l'attivazione della fornitura. In tale dichiarazione il cliente conferma, sotto la propria responsabilità, che è in possesso dei requisiti essenziali per averne diritto.
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